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Estratto del regolamento del 1869 della società operaia.

Art. 1.
La società viene costituita pel diritto di associazione.

Art. 2.
Ha per iscopo di provvedere al benessere materiale e morale dei Soci.

Art. 3.
Essa conserverà la sua autonomia ed indipendenza.

Art. 4.
Non si potrà, per qualsiasi causa estranea agli scopi filantropici stabiliti dal presente regolamento, prelevare somma alcuna dalla cassa sociale.

Art. 5.
Se, per qualunque causa o in qualunque tempo la Società dovesse sciogliersi o cessare, tutto ciò che sarà di sua spettanza passerà al Pio Istituto di Beneficenza di questo Comune, il quale per due anni ne rimarrà il depositario, con diritto al godimento degli interessi. Se entro detto termine la Società non dovesse ricostituirsi, il detto Istituto ne resterà assoluto proprietario, con l’obbligo però di erogarne la somma ai poveri della Borgata, e più specialmente di quelli che appartenevano alla Società.

Art. 6.
Gli articoli espressi nel presente titolo. Costituenti le basi fondamentali della Società, resteranno inalterabili, né potranno mai abrogarsi, né modificarsi.

                        
           
    Regolamento del 1869                          Regolamento del 1966



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