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Estratto del regolamento
del 1869 della società operaia.
Art. 1.
La società viene costituita pel diritto di associazione.
Art. 2.
Ha per iscopo di provvedere al benessere materiale e morale dei Soci.
Art. 3.
Essa conserverà la sua autonomia ed indipendenza.
Art. 4.
Non si potrà, per qualsiasi causa estranea agli scopi filantropici
stabiliti dal presente regolamento, prelevare somma alcuna dalla cassa
sociale.
Art. 5.
Se, per qualunque causa o in qualunque tempo la Società dovesse
sciogliersi o cessare, tutto ciò che sarà di sua spettanza passerà al
Pio Istituto di Beneficenza di questo Comune, il quale per due anni ne
rimarrà il depositario, con diritto al godimento degli interessi. Se
entro detto termine la Società non dovesse ricostituirsi, il detto
Istituto ne resterà assoluto proprietario, con l’obbligo però di
erogarne la somma ai poveri della Borgata, e più specialmente di quelli
che appartenevano alla Società.
Art. 6.
Gli articoli espressi nel presente titolo. Costituenti le basi
fondamentali della Società, resteranno inalterabili, né potranno mai
abrogarsi, né modificarsi.

Regolamento del
1869
Regolamento del 1966 |